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Sez. 1, Sentenza n. 665 del 28/01/2000 Cc. (dep. 06/03/2000) Rv. 215495 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Soggetti sottoposti a programma di protezione a norma della legge n. 82 del 1991 - Deroghe al regime ordinario - Riguardano soltanto le limitazioni in tema di condizioni di ammissibilità - Conseguenze in tema di detenzione domiciliare.
Stato
decisa il 2000-01-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215495-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

La facoltà di ammettere alle misure alternative soggetti sottoposti a programma di protezione a norma della legge n. 82 del 1991 anche in deroga alle disposizioni vigenti riguarda soltanto le limitazioni in tema di condizioni di ammissibilità, ma non si estende ai presupposti relativi all'emenda di tali soggetti e alla finalità di conseguire la loro stabile rieducazione. Ne consegue che la detenzione domiciliare, pur potendo essere concessa a detti soggetti anche in deroga ai limiti di pena indicati nell'art. 47-ter della legge n. 354 del 1975, postula comunque che si tratti di persone per le quali si riscontri l'esistenza di taluna delle condizioni soggettive previste da detto articolo. (In motivazione, la S.C. ha osservato che, in mancanza di questo vincolo, non solo verrebbe a mancare qualsiasi criterio di valutazione, ma si dovrebbe pervenire all'aberrante conclusione che, per i soggetti sottoposti a speciale programma di protezione, la concessione del beneficio è obbligatoria e non consente margini di valutazione discrezionale da parte del giudice).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter CORTE COST., Legge 15/03/1991 num. 82 CORTE COST., Decreto Legge 15/01/1991 num. 8 art. 13 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)