Sez. L, Sentenza n. 2391 del 01/03/1995 (Rv. 490851 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO | Indennità di buonuscita del personale senza diritto a pensione - Retribuzione costituente la base di calcolo - Determinazione - Criterio dell'onnicomprensività - Clausole contrattuali contrarie - Nullità.
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO
Il principio affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 124 del1975, secondo cui la retribuzione da prendere a base del calcolo dell'indennità di buonuscita del personale autoferrotramviario senza diritto a pensione (art. 26 e 27, all. A), R.D. 8 gennaio 1931, n. 148) deve intendersi in senso onnicomprensivo, secondo i criteri fissati per l'indennità di anzianità dagli artt. 2120 e 2121 cod. civ., trova applicazione anche riguardo alla indennità di buonuscita prevista dalla contrattazione collettiva in favore del personale autoferrotranviario con diritto a pensione, la quale ha anch'essa la medesima natura e funzione dell'indennità di anzianità, con la conseguente nullità (ai sensi dell'art. 1419, secondo comma, cod. civ.) di clausole contrattuali esclusive della computabilità di emolumenti di natura retributiva (nella specie, indennità di lire trentamila mensili e cinquecento giornaliere previste dall'accordo del 21 maggio 1981 e dei e dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario di natura continuativa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 26 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 27 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)