Sez. 6 - L, Ordinanza n. 25904 del 21/12/2010 (Rv. 615330 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO | CERTALEX - Indennità di buonuscita del personale senza diritto a pensione - Retribuzione costituente la base di calcolo - Determinazione - Criterio dell'onnicomprensività - Clausole contrattuali contrarie - Nullità.
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO
Il principio affermato dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 140 del 1971 e n. 124 del 1975, secondo cui la retribuzione da prendere a base del calcolo dell'indennità di buonuscita del personale autoferrotramviario senza diritto a pensione (art. 26 e 27, all. A), r.d. 8 gennaio 1931, n. 148) deve intendersi in senso onnicomprensivo, secondo i criteri fissati per l'indennità di anzianità dagli artt. 2120 e 2121 cod. civ., trova applicazione anche riguardo alla indennità di buonuscita prevista dalla contrattazione collettiva in favore del personale autoferrotranviario con diritto a pensione, la quale ha anch'essa la medesima natura e funzione dell'indennità di anzianità, con la conseguente nullità (ai sensi dell'art. 1419, secondo comma, cod. civ.) di clausole contrattuali esclusive della computabilità di emolumenti di natura retributiva. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1, cod. proc. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 26 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 27 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)