Sez. 5 - , Sentenza n. 28938 del 17/12/2020 (Rv. 659970 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IMPORTAZIONI - IN GENERE | IVA - Estrazione di beni da deposito IVA - Inversione contabile - Obblighi di documentazione - Insorgenza - Conseguenze - Sanzionabilità - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IMPORTAZIONI - IN GENERE
In tema d'IVA, nel caso di estrazione di beni da deposito IVA di cui all'art. 50-bis del d.l. n. 331 del 1993, conv. in l. n. 427 del 1993, con autofatturazione, nel sistema di inversione contabile (c.d. reverse charge) gli obblighi di documentazione sorgono nel momento del compimento dell'operazione imponibile, che, a sua volta, coincide con la detta estrazione, con la conseguente sanzionabilità ai sensi dell'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997, della ritardata autofatturazione (e della correlata registrazione), essendo tale disposizione volta a garantire l'esatta riscossione dell'IVA e ad evitare l'evasione d'imposta.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 50 bis, Legge 23/10/1993 num. 427 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 6 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)