diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 12460 del 04/06/2014 (Rv. 631103 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PENA PECUNIARIA - IN GENERE | Accertamento delle imposte - Dichiarazione infedele - Sanzioni - Art. 1 del d.lgs. n. 471 del 1997 - Applicabilità - Perdite pregresse - Irrilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631103-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PENA PECUNIARIA - IN GENERE

In tema di IRPEG, le sanzioni amministrative previste dall'art. 1 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, per il caso di dichiarazione infedele, sono dovute indipendentemente dal fatto che il maggior reddito accertato possa risultare abbattuto dall'esistenza di perdite pregresse relative a periodi d'imposta precedenti e, pur se disponibili, non utilizzate in compensazione nella dichiarazione dei redditi oggetto di verifica, ai sensi dell'art. 102 (ora 84) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), atteso che l'eventuale possibilità di computare "ex post" le perdite pregresse, e così ridurre o azzerare il maggior reddito accertato, attiene al profilo dell'entità della pretesa fiscale, ma è inidonea ad evitare gli effetti sanzionatori che derivano dall'infedeltà obiettiva della dichiarazione (intesa anche come incompletezza), connessa al dato dell'indicazione di un reddito inferiore a quello accertato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)