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Sez. 2, Sentenza n. 4108 del 08/04/1995 (Rv. 491707 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO | Notifica reiterata alla stessa parte - Termine per il deposito del ricorso - Decorrenza.
Stato
decisa il 1995-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491707-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO

Il termine di venti giorni per il deposito del ricorso per Cassazione, fissato a pena di improcedibilità dall'art. 369 cod. proc. civ., decorre, nel caso di notifica reiterata alla stessa parte, dalla data della prima notifica, a meno che questa non sia nulla, nel qual caso il termine decorre dalla data della seconda notifica.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)