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Sez. 3, Sentenza n. 4366 del 09/04/1992 (Rv. 476710 - 01)

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Deposito di atti - Del ricorso | Ricorso proposto contro due o più parti - Termine di deposito - Decorrenza - Duplice notificazione del ricorso alla stessa parte - Decorrenza dalla prima notificazione - Limiti.
Stato
decisa il 1992-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476710-01

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Deposito di atti - Del ricorso

Il termine di venti giorni per il deposito del ricorso per cassazione, fissato a pena di improcedibilità dall'art. 369 cod. proc. civ. decorre, nel caso di ricorso proposto contro due o più parti, dall'ultima notificazione eseguita alla parte cui il ricorso non sia stato in precedenza notificato; nel caso, invece, di notifica reiterata alla stessa parte, il termine anzidetto decorre dalla data della prima notifica, a meno che, questa non sia nulla, nel qual caso il termine decorre dalla data della seconda notifica.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)