Sez. L, Sentenza n. 14978 del 20/11/2000 (Rv. 541905 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO | Notificazione di nuovo ricorso (anche se identico al precedente) - Decorrenza del termine per il suo deposito - Dalla (nuova) notificazione - Rilevanza ai fini interpretativi della regola "ex" art. 387 cod. proc. civ. sulla riproponibilità dei ricorsi improcedibili e inammissibili.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO
In caso di notificazione di un secondo e nuovo ricorso per cassazione, anche se identico al precedente, il termine per il suo deposito decorre dalla notificazione dell'atto medesimo e non dalla precedente notificazione, come è confermato dalla regola, posta dall'art. 387 cod. proc. civ., che esclude la possibilità di riproporre il ricorso per cassazione, anche se non è scaduto il relativo termine, solo in caso di già intervenuta dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 387
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)