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Sez. L, Sentenza n. 10114 del 17/10/1990 (Rv. 469465 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - LEGITTIMAZIONE AD AGIRE - DEGLI ORGANISMI LOCALI DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI NAZIONALI INTERESSATI - SUSSISTENZA - REQUISITO DELLA DIFFUSIONE DEL SINDACATO SUL TERRITORIO NAZIONALE - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1990-10-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469465-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - LEGITTIMAZIONE AD AGIRE - DEGLI ORGANISMI LOCALI DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI NAZIONALI INTERESSATI - SUSSISTENZA - REQUISITO DELLA DIFFUSIONE DEL SINDACATO SUL TERRITORIO NAZIONALE - SUFFICIENZA.*

In tema di procedura repressiva della condotta antisindacale di cui all'art. 28 dello statuto dei lavoratori la legittimazione ad agire è riconosciuta - dalla citata norma - agli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse anche se, diversamente da quanto previsto dal precedente art. 19, primo comma, lett. A), non maggiormente rappresentative sul piano nazionale, né intercategoriali o aderenti a confederazioni, essendo invece sufficiente il solo requisito della diffusione del Sindacato (ancorché monocategoriale) sul territorio nazionale. (V 2392/87, mass n 451570; (V 4381/84, mass n 436286).*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 19 com. 1 lett. A CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)