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Sez. L, Sentenza n. 11833 del 07/08/2002 (Rv. 556754 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE | Azione ex art. 28 legge n. 30 del 1970 - Legittimazione attiva degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali interessati - Requisito della diffusione sul territorio nazionale - Accertamento - Necessità.
Stato
decisa il 2002-08-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556754-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE

Sono legittimate a promuovere il procedimento di repressione della condotta antisindacale di cui all'art. 28 dello statuto dei lavoratori anche le organizzazioni sindacali che non curino gli interessi dei lavoratori di un solo settore produttivo ma quelli dei lavoratori in genere (sindacati cosiddetti multicategoriali o acategoriali), in considerazione della libertà organizzativa di cui i sindacati fruiscono e dell'assenza di elementi normativi di segno contrario, fermo restando che l'organismo locale che agisce in giudizio deve essere articolazione di un'organizzazione di carattere nazionale, che abbia una concreta, adeguata diffusione sul territorio nazionale e svolga un'azione sindacale per la promozione degli interessi dei lavoratori, in favore dei quali si dirige, sul piano locale, l'azione dei singoli organismi territoriali.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)