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Sez. L, Sentenza n. 4381 del 25/07/1984 (Rv. 436286 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - PROCEDIMENTO RELATIVO - LEGITTIMAZIONE PASSIVA - DEL DATORE DI LAVORO - CARATTERE ESCLUSIVO - DI ALTRI SINDACATI DI LAVORATORI - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1984-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436286-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - PROCEDIMENTO RELATIVO - LEGITTIMAZIONE PASSIVA - DEL DATORE DI LAVORO - CARATTERE ESCLUSIVO - DI ALTRI SINDACATI DI LAVORATORI - INSUSSISTENZA.*

La legittimazione passiva alla speciale Azione disciplinata dall'art. 28 della legge n. 300 del 1970 spetta esclusivamente al datore di lavoro, che è il solo possibile destinatario di quello ordine di cessare dal comportamento illegittimo e di rimuoverne gli effetti, che costituisce l'oggetto e il fine di detto procedimento, che non è azionabile, pertanto, nei confronti di altri Sindacati di lavoratori in relazione ad accordi sindacali pretesamente discriminatori. (V 1067/82, mass n 418934; (V 2573/80, mass n 406308; (V 602/79, mass n 396744).*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)