Sez. 2, Sentenza n. 16099 del 27/10/2003 (Rv. 567705 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - AMMINISTRAZIONE - ATTI COMPIUTI SENZA IL NECESSARIO CONSENSO - ANNULLABILITÀ | Prescrizione annuale, sostitutiva di quella generale, quinquennale - Rapporto di specialità tra l'art. 184 cod. civ. e l'art. 1442 cod. civ. - Regola "quae temporalia ad agendum perpetua ad excipiendum" - Applicabilità in materia di comunione legale tra coniugi - Esclusione.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - AMMINISTRAZIONE - ATTI COMPIUTI SENZA IL NECESSARIO CONSENSO - ANNULLABILITÀ
In tema di annullabilità degli atti compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell'altro, la regola di cui all'art. 184 cod. civ. - che, con riferimento agli atti di disposizione di beni immobili o mobili registrati, dispone la prescrizione annuale dell'azione di annullamento, senza deroga alcuna - è speciale rispetto alla regola generale di cui all'art. 1442 cod. civ., riguardante la prescrizione quinquennale dell'azione di annullamento del contratto e la corrispondente imprescrittibilità' della relativa eccezione. Ne consegue che il principio "quae temporalia ad agendum perpetua ad excipiendum" non è applicabile, neppure in via analogica, ai casi previsti dall'art. 184 cod. civ. in materia di comunione legale tra coniugi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1442
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)