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Sez. 2, Sentenza n. 2129 del 24/02/1995 (Rv. 490695 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - ALLA PARTE PERSONALMENTE | In caso di morte del procuratore - Legittimità - Effetti - Occorrenza del termine breve per l'impugnazione - Idoneità.
Stato
decisa il 1995-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490695-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - ALLA PARTE PERSONALMENTE

La notifica personale della sentenza alla controparte già costituita a mezzo di procuratore costituisce l'unica forma possibile di notificazione in caso di decesso del detto procuratore ed è idonea, anche se effettuata in forma esecutiva, a far decorrere il termine breve per l'impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 479

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)