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Sez. L, Sentenza n. 6075 del 05/07/1997 (Rv. 505760 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA | Termine breve - Notificazione della sentenza - Rilevanza - Sentenza munita di formula esecutiva, o notificata ad uno solo dei procuratori, o prima dell'indicazione del richiedente la notifica - Idoneità - Condizioni.
Stato
decisa il 1997-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505760-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA

La decorrenza (rispetto alla notifica della sentenza) del termine (breve) di cui all'art. 325, ultimo comma, cod. proc. civ. - la cui violazione è causa d'inammissibilità del ricorso per cassazione rilevabile anche d'ufficio - non è esclusa né dal fatto che la sentenza notificata sia munita di formula esecutiva né dal fatto che la notifica sia stata eseguita solo ad uno dei procuratori della parte destinataria né, infine, dal fatto che nella relata di notifica non sia indicato (nella specie, per l'adozione della formula "ad istanza di chi in atti") il soggetto richiedente la notifica stessa, ove questi possa sicuramente identificarsi alla stregua della copia della sentenza notificata (rilasciata, nella specie, al procuratore della controparte, considerato, perciò autore dell'istanza di notifica).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)