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Sez. 1, Sentenza n. 669 del 07/11/1995 Ud. (dep. 22/01/1996) Rv. 203791 - 01

Impugnazioni - Cassazione - Cause di non punibilità, di improcedibilità, di estinzione del reato o della pena | Inammissibilità del ricorso per causa originaria - Declaratoria di causa di estinzione - Possibilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-11-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203791-01

Impugnazioni - Cassazione - Cause di non punibilità, di improcedibilità, di estinzione del reato o della pena

La sussistenza di una causa di inammissibilità originaria del ricorso per Cassazione preclude di dichiarare l'estinzione del reato frattanto intervenuta (nella specie si trattava di prescrizione ed il gravame era affetto da una duplice causa di inammissibilità originaria, non risultando l'impugnante difensore munito del mandato di cui all'art. 571 comma terzo cod. proc. pen. - per il caso di impugnazione di sentenza contumaciale - e non essendo il difensore stesso iscritto nell'albo speciale di cui all'art. 613 comma primo cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)