Sez. 2, Sentenza n. 4171 del 12/03/1998 Ud. (dep. 06/04/1998) Rv. 210335 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - FORMA - REQUISITI - IN GENERE | Mancanza dei requisiti indicati dall'art. 581 c.p.p. - Inammissibilità originaria - Sussistenza - Rilevabilità in sede di gravame delle cause di non punibilità sopravvenute alla sentenza impugnata - Esclusione - Ragioni.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - FORMA - REQUISITI - IN GENERE
La mancanza, nell'atto di impugnazione, dei requisiti prescritti dall'art. 581 cod. proc. pen., compreso quello della specificità dei motivi, rende l'atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità; in tali ipotesi, infatti, si è in presenza di una causa di inammissibilità originaria del gravame, la quale impedisce di rilevare e dichiarare, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., eventuali cause di non punibilità. (Fattispecie relativa a reato prescritto successivamente alla presentazione del ricorso per cassazione, privo della enunciazione dei motivi che lo sostenevano).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 591
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)