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Approvazione del Codice postale e delle telecomunicazioni

Testo vigente

Art. 4

1. L'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e' costituita:

  1. 1) da una Direzione generale;

  2. 2) da Direzioni compartimentali o provinciali;

  3. 3) da Circoli di costruzioni e di manutenzione delle linee telegrafiche.

2. I servizi sono esercitati da:

3. Uffici principali;

4. Ricevitorie;

5. Agenzie;

6. Collettorie.

Art. 5

1. Ai servizi previsti dalla presente legge l'Amministrazione puo' provvedere anche mediante concesioni.

Art. 6

1. Il Governo del Re puo', per grave necessita' pubblica, sospendere o limitare i servizi ed assumere quelli dati in concessione.

2. Puo' altresi' sospendere o limitare la costruzione e il commercio del materiale radioelettrico:

3. Il provvedimento e' emanato con decreto Reale, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 7

1. L'Amministrazione non incontra alcuna responsabilita' pei servizi postali e di telecomunicazione fuori dei casi e dei limiti espressamente stabiliti dalla presente legge.

2. La stessa norma e' applicabile ai concessionari dei servizi stessi.

Art. 8

1. Salva la competenza del Ministro per le comunicazioni nei casi previsti dalla presente legge, le tariffe per i Servizi postali e' di telecomunicazione, per l'interno, sono stabilite con decreto Reale, su proposta dello stesso Ministro, di concerto con quello per, le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri.

2. Nella stessa forma sono stabiliti i limiti di peso, dimensione, valore e assegno per gli oggetti affidati all'Amministrazione o per le operazioni ad essa richieste.

Art. 9

1. Le tariffe per i servizi postali e di telecomunicazione internazionali sono stabilite dal Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze, in base alle convenzioni internazionali o ad accordi con le Amministrazioni estere interessate.

Art. 10

1. Il Ministro per le comunicazioni, indipendentemente dalle norme della Convenzione postale universale, della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni e degli accordi internazionali, ha la facolta' di stipulare-particolari convenzioni con Amministrazioni estere, per regolare, nella interesse comune, i servizi previsti dalla presente legge.

Art. 11

1. E' vietato alle persone addette ai servizi postali e di telecomunicazione di dare a terzi informazioni scritte o verbali relative ad operazioni richieste od eseguite.

Art. 12

1. Nessuno puo' prendere visione od ottenere copia di telegrammi o di altra corrispondenza, ad eccezione del mittente, del destinatario, dei loro eredi e dei loro legali rappresentanti.

2. La pubblica Autorita', nei casi e nei, modi previsti dalla legge, ha facolta' di prendere visione, avere copia e procedere al sequestro della corrispondenza.

Art. 13

1. Non sono ammesse le corrispondenze postali e telegrafiche che possano costituire pericolo alla sicurezza dello Stato, recare danno alle persone o alle cose, che siano contrarie al buon costume, che siano atte ad agevolare o occultare la consumazione di un reato o che costituiscano esse stesse un reato, anche se punibile a querela, istanza o richiesta.

2. Non sono ammesse altresi' le corrispondenze postali e telegrafiche contenenti parole ingiuriose o scurrili o frasi denigratorie, tanto se rivolte al destinatario quanto se riferite ad altri.

3. Salvo quanto disposto dal successivo settimo comma, l'ufficio postale, ove nel testo delle corrispondenze aperte, che in base alle vigenti disposizioni siano soggette a verifica, o nell'involucro delle corrispondenze chiuse riscontri gli elementi di cui ai precedenti commi, invia la corrispondenza stessa al Pretore chiedendogli di pronunciarsi sull'inoltrabilita' della corrispondenza medesima. La stessa norma si applica alle corrispondenze telegrafiche ed alle altre corrispondenze di cui al settimo comma nelle quali si riscontrino gli elementi di cui al primo comma.

4. Il Pretore, senza pregiudizio dell'eventuale azione penale, decide entro ventiquattro ore con decreto motivato se la corrispondenza debba avere corso, sentendo il mittente ove egli sia identificabile e sempre che le circostanze lo consiglino.

5. Il decreto del Pretore deve essere notificato nello stesso giorno dell'emanazione all'ufficio postale che ha inoltrato l'oggetto e al mittente che sia stato identificato.

6. Avverso il decreto del Pretore il mittente puo' pro porre reclamo al Tribunale, che decide con sentenza in camera di consiglio, sentito il Pubblico ministero e previe le deduzioni scritte dell'ufficio postale o telegrafico.

7. Il mittente di un telegramma nel quale si riscontrino gli elementi di cui al secondo comma deve essere Invitato ad eliminare le espressioni non ammesse. Analogo invito deve essere rivolto ai mittenti di corrispondenze presentate allo sportello quando sui loro involucri o nel loro contenuto, se trattasi di corrispondenze aperte che in base alle vigenti disposizioni siano soggette a verifica, l'ufficio postale riscontri gli elementi di cui al secondo comma.

8. In caso di rifiuto ad ottemperare all'invito, si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto.31

Art. 14

1. Le persone addette ai servizi postali e di telecomunicazione, anche se dati in concessione, sono considerate, pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, secondo la natura delle funzioni loro affidate, in conformita' degli articoli 357 e 858 del Codice penale.

Art. 15

1. Chiunque esplichi attivita' che rechi, in qualsiasi modo, danno ai servizi postali e di telecomunicazione od alle opere ed oggetti ad essi inerenti e' punito a' sensi dell'art. 635, n. 3, del Codice penale,

Art. 16

1. Alle contravvenzioni alle leggi postali non si applicano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4, concernenti violazioni alle leggi finanziarie relative a tributi dello Stato, e la cognizione di esse spetta in ogni caso all'Autorita' giudiziaria.

2. Per le contravvenzioni punibili con la sola pena dell'ammenda e' ammessa l'oblazione in sede amministrativa prima che sia iniziato il dibattimento, per somme non inferiori al minimo dell'ammenda.

3. La competenza a decidere sulla domanda di oblazione spetta esclusivamente all'Amministrazione postale.

Libro I. Dei servizi postali.

Titolo I. Parte Generale

Art. 17

1. L'Amministrazione esercita i seguenti servizi:

  1. a) trasporto e distribuzione delle corrispondenze;

  2. b) trasporto e distribuzione dei pacchi;

  3. c) emissione e pagamento di vaglia;

  4. d) riscossione di crediti;

  5. e) conti correnti;

  6. f) cassa di risparmio;

  7. g) buoni postali fruttiferi.

2. L'Amministrazione esercita anche i servizi accessori e gli altri indicati nel regolamento o che le siano affidati mediante decreto Reale, su proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto, ove ne sia il caso, con gli altri Ministri competenti.

Art. 18

1. L'ammontare della indennita' per la corrispondenza e gli oggetti affidati alla posta, nei casi in cui essa e' dovuta a norma della presente legge, e' determinata con decreto Reale, su proposta del Ministro per le comunicazioni, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 19

1. L'Amministrazione ha facolta' di dare in concessione, nelle forme stabilite dal regolamento, i seguenti servizi:

  1. 1) accettazione e recapito (per espresso) di corrispondenze epistolari entro i confini del Comune di loro provenienza:18

  2. 2) recapito con mezzi propri, da parte di banche, ditta, Istituti ed enti in genere e loro agenzie o succursali, delle loro corrispondenze epistolari entro i confini dei rispettivi Comuni nei quali risiedono;18

  3. 3) recapito delle corrispondenze ordinarie e raccomandate per espresso;18

  4. 4) esercizio dei casellari aperti o chiusi per la distribuzione delle corrispondenze;18

  5. 5) impianti di comunicazioni dirette pneumatiche con gli uffici postali e telegrafici collegati alla rete di posta pneumatica dello Stato;

  6. 6) trasporto di pacchi e colli, soggetti alla disposizione dell'articolo 1 della presente legge.

Art. 20

1. L'Amministrazione, oltre che per inadempienza alle clausole della concessione, ha in ogni tempo facolta' di sospenderne l'esercizio o revocarla per ragioni di pubblico interesse o per mancanza di fiducia.

2. Il Ministro determina se e in quale misura sia dovuto un indennizzo.

3. La concessione inoltre e' sospesa quando al concessionario sia stata sospesa l'autorizzazione di polizia, ed e' revocata quando nei confronti del concessionario sia stata revocata la predetta autorizzazione, sia stata pronunciata dichiarazione di fallimento o sentenza di condanna che importi la interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, o sia stata disposta la cancellazione dal registro dell'ufficio provinciale dell'economia corporativa.

Art. 21

1. E' riservata allo Stato la fabbricazione della carta per le carte-valori postali, delle carte-valori medesime e dei punzoni per le macchine affrancatrici.

2. Il valore e le caratteristiche delle carte-valori postali e delle impronte affrancatrici sono determinati con decreto emesso dal Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Art. 22

1. Le disposizioni degli articoli 468, 469, 470 e 471 del Codice penale si applicano anche ove si tratti di bolli o di punzoni delle macchine affrancatrici e delle impronte relative.

2. Agli effetti degli articoli 459 e seguenti del Codice penale i francobolli di Stato esteri sono equiparati a quelli italiani.

Art. 23

1. Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili oggetti e congegni destinati al servizio postale e' punito ai sensi dell'art. 635, n. 3, del Codice penale.

2. Chiunque, fuori del caso previsto dal comma precedente, deturpa o imbratta oggetti o congegni destinati al servizio postale e' punito ai sensi dell'art. 639 del Codice penale, ma si procede d'ufficio.

Art. 24

1. Per l'appoggio o l'impianto su proprieta' private di cassette d'impostazione, distributori automatici od altri oggetti e congegni inerenti al servizio, o per l'attraversamento o l'occupazione, anche temporanei, del suolo o del sottosuolo occorre il consenso del proprietario.

2. L'indennizzo e' dovuto solo quando risulti impedito o limitato l'uso normale del fondo o diminuito il reddito.

3. Quando l'appoggio, l'occupazione o l'attraversamento interessino monumenti od opere pubbliche, piazze, vie pubbliche o il sottosuolo di esse, si procede d'accordo con le Autorita' competenti ma nessun compenso e' dovuto.