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Sez. U, Sentenza n. 2927 del 18/10/1971 (Rv. 354173 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO - PROPOSIZIONE DA CHI NON E STATO PARTE IN CAUSA NEL GIUDIZIO DI MERITO - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1971-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/354173-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO - PROPOSIZIONE DA CHI NON E STATO PARTE IN CAUSA NEL GIUDIZIO DI MERITO - INAMMISSIBILITA.*

L'art 41 cod proc civ da facolta solo alle parti, finche la causa non sia decisa nel merito in primo grado, di chiedere per saltum alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che risolvano le questioni di giurisdizione, per cui e inammissibile, per Mancanza di legittimazione, il ricorso per regolamento proposto da chi non sia stato parte in causa dinanzi al giudice di merito.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)