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Sez. U, Sentenza n. 817 del 25/03/1974 (Rv. 368691 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE - INTERVENTO DI SOGGETTI DIVERSI DALLE PARTI GIA COSTITUITE NEL GIUDIZIO DI MERITO - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1974-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368691-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE - INTERVENTO DI SOGGETTI DIVERSI DALLE PARTI GIA COSTITUITE NEL GIUDIZIO DI MERITO - INAMMISSIBILITA.*

In Sede di regolamento di giurisdizione il contraddittorio e limitato ai soggetti che sono parti nel giudizio principale al momento in cui l'istanza di regolamento viene proposta; pertanto non e ammissibile l'intervento, nella predetta Sede, di altri soggetti, neppure se questi siano contemporaneamente intervenuti dopo la preposizione del regolamento nel giudizio principale. (Conf 815'74, mass n 368684; V 2927'71, mass n 354173; 1329'64; (contra 1472'67, mass n 328149).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 105

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)