Sez. 1, Sentenza n. 4003 del 10/06/1996 Cc. (dep. 24/07/1996) Rv. 205590 - 01
Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - In genere | Applicazione di una misura di prevenzione personale - Esecuzione della condanna all'ergastolo - Compatibilità - Ragioni.
Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - In genere
Lo stato di detenzione in espiazione dell'ergastolo non è incompatibile con l'applicazione di una misura di prevenzione personale; occorre distinguere infatti il momento dell'applicazione della misura, per la quale è richiesta l'esistenza della pericolosità sociale, da accertarsi con esclusivo riferimento al momento in cui viene emessa la decisione, ed il momento della sua esecuzione, nel quale, ove il proposto sia rimesso in libertà per qualsiasi causa, è possibile chiedere la revoca per essere venuto meno il presupposto stesso della pericolosità.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 22 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 3 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)