Sez. 1, Sentenza n. 6582 del 29/11/1999 Cc. (dep. 03/02/2000) Rv. 215222 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Incompatibilità assoluta con le misure cautelari - Sussistenza - Esclusione - Verifica della compatibilità in concreto - Necessità - Fattispecie.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE
Non esiste incompatibilità, in senso assoluto, tra misure di prevenzione e misure cautelari, dovendosi la stessa verificare caso per caso e potendosi configurare solo quando siano incompatibili le rispettive modalità di esecuzione. (Nella specie si è esclusa l'incompatibilità tra la misura cautelare dell'obbligo di soggiorno e la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s.).
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 10, Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 11 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)