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Sez. 1, Sentenza n. 6582 del 29/11/1999 Cc. (dep. 03/02/2000) Rv. 215222 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Incompatibilità assoluta con le misure cautelari - Sussistenza - Esclusione - Verifica della compatibilità in concreto - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-11-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215222-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE

Non esiste incompatibilità, in senso assoluto, tra misure di prevenzione e misure cautelari, dovendosi la stessa verificare caso per caso e potendosi configurare solo quando siano incompatibili le rispettive modalità di esecuzione. (Nella specie si è esclusa l'incompatibilità tra la misura cautelare dell'obbligo di soggiorno e la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s.).

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 10, Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 11 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)