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Sez. 1, Sentenza n. 5076 del 19/09/1997 Cc. (dep. 06/11/1997) Rv. 208726 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Compatibilità con lo stato detentivo - Sussistenza - Verifica della persistente pericolosità - Necessità.
Stato
decisa il 1997-09-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208726-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE

La circostanza che lo stato detentivo non sia, di per sè, di ostacolo all'applicazione di misura di prevenzione non comporta che il giudice sia esentato dall'obbligo di verificare, per il proposto detenuto, la persistenza della pericolosità sociale, tenuto conto anche della sua condotta carceraria, in guisa da essere in grado di stabilire se il medesimo abbia tratto beneficio dall'opera di rieducazione cui è sottoposto, o abbia mantenuto ferme le sue scelte delinquenziali e rappresenti ancora un elemento di disturbo per il regolare svolgimento della civile convivenza.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 3 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)