Sez. 2, Sentenza n. 7626 del 28/07/1990 (Rv. 468415 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER ECCESSIVA ONEROSITÀ - CONTRATTO CON PRESTAZIONI CORRISPETTIVE - CONTRATTI PRELIMINARI DI VENDITA - OFFERTA DI EQUA MODIFICAZIONE - VALUTAZIONE - CRITERI.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER ECCESSIVA ONEROSITÀ - CONTRATTO CON PRESTAZIONI CORRISPETTIVE - CONTRATTI PRELIMINARI DI VENDITA - OFFERTA DI EQUA MODIFICAZIONE - VALUTAZIONE - CRITERI.*
L'equa modificazione di un preliminare di compravendita, che sia, o sia divenuto, eccessivamente oneroso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1467 cod. civ., va valutata con riferimento alla situazione esistente al momento della pronuncia giudiziale e non a quello in cui il promissario acquirente abbia chiesto di stipulare il definitivo - senza accompagnare la richiesta con l'offerta di ricondurre il contratto ad equità - ed all'uopo il giudice deve tener conto anche della svalutazione monetaria verificatasi sino al giorno della decisione. (Conf 275/84, mass n 432544).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1467
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)