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Sez. 2, Sentenza n. 7626 del 28/07/1990 (Rv. 468415 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER ECCESSIVA ONEROSITÀ - CONTRATTO CON PRESTAZIONI CORRISPETTIVE - CONTRATTI PRELIMINARI DI VENDITA - OFFERTA DI EQUA MODIFICAZIONE - VALUTAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1990-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468415-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER ECCESSIVA ONEROSITÀ - CONTRATTO CON PRESTAZIONI CORRISPETTIVE - CONTRATTI PRELIMINARI DI VENDITA - OFFERTA DI EQUA MODIFICAZIONE - VALUTAZIONE - CRITERI.*

L'equa modificazione di un preliminare di compravendita, che sia, o sia divenuto, eccessivamente oneroso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1467 cod. civ., va valutata con riferimento alla situazione esistente al momento della pronuncia giudiziale e non a quello in cui il promissario acquirente abbia chiesto di stipulare il definitivo - senza accompagnare la richiesta con l'offerta di ricondurre il contratto ad equità - ed all'uopo il giudice deve tener conto anche della svalutazione monetaria verificatasi sino al giorno della decisione. (Conf 275/84, mass n 432544).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1467

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)