Sez. 1, Sentenza n. 6076 del 26/03/2004 (Rv. 571574 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Diritto all'indennità di espropriazione - Termine di prescrizione - Decorrenza - Dal decreto di esproprio - Anche in caso di impugnazione del decreto davanti al giudice amministrativo - Sospensione del giudizio ordinario in pendenza del giudizio amministrativo - Necessità.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA
Il termine di prescrizione del diritto all'indennità di espropriazione decorre dalla data del decreto di esproprio, ancorché quest'ultimo sia stato impugnato davanti al giudice amministrativo, in quanto il diritto all'indennità sorge, appunto, in conseguenza del provvedimento ablatorio, la cui impugnazione non costituisce impedimento giuridico, ai sensi dell'art. 2935 cod. civ., per l'esercizio dell'azione indennitaria, mentre, d'altro canto, il rapporto di pregiudizialità esistente tra il giudizio amministrativo (di annullamento del provvedimento) e quello ordinario (di determinazione dell'indennità) pone un problema esclusivamente processuale, che trova soluzione nell'istituto della sospensione necessaria prevista dall'art. 295 cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)