Sez. 3, Sentenza n. 16589 del 05/08/2005 (Rv. 583965 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - ESPROPRIAZIONE FORZATA - AZIONE GIUDIZIARIA DI RISARCIMENTO DEI DANNI | Prescrizione - Decorrenza - Compimento dell'esecuzione - Illecito permanente - Configurabilità - Esclusione - Giudizio tributario - Eventuale pregiudizialità.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - ESPROPRIAZIONE FORZATA - AZIONE GIUDIZIARIA DI RISARCIMENTO DEI DANNI
Con riferimento al risarcimento del danno arrecato dall'amministrazione finanziaria al contribuente mediante esecuzione esattoriale, la prescrizione dell'azione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale della P.A. decorre dal momento in cui viene compiuta l'esecuzione asseritamente arbitraria, dovendosi escludere che sia in tal caso configurabile un illecito permanente protratto sino al momento della definitiva cessazione dei suoi effetti. Né rileva, ai fini di cui all'art. 2935 cod. civ., che non sia stata ancora accertata l'illegittimità degli atti di accertamento tributario e della successiva esecuzione della pretesa fiscale, potendo il danneggiato agire contro la P.A. con l'azione di risarcimento sin dal momento in cui i danni si siano manifestati, salva l'eventuale sospensione del giudizio in attesa della definizione dei relativi giudizi pendenti davanti alle Commissioni tributarie. (Fattispecie relativa ad esecuzione forzata risalente al 1987).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)