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Sez. L, Sentenza n. 7389 del 04/07/1991 (Rv. 472935 - 01)

Professionisti - Previdenza | Dottori commercialisti - Iscrizione alla Cassa di previdenza - Requisito dell'esercizio della libera professione - Estremi - Contributo personale fisso - Entità del lavoro svolto - Irrilevanza - Obbligo della Cassa di erogare le prestazioni per il solo fatto del versamento di tale contributo - Limiti - Incompatibilità o insussistenza dell'esercizio della professione - Conseguenze.
Stato
decisa il 1991-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472935-01

Professionisti - Previdenza

Il requisito dell'esercizio della libera professione, richiesto dall'art. 2 della legge 3 febbraio 1963 n. 100 per l'iscrizione alla Cassa di previdenza dei dottori commercialisti, non è legato solo alla potenzialità dell'attività intellettuale ma anche all'effettiva pratica professionale, essendo peraltro irrilevante l'entità e l'intensità del lavoro concretamente svolto, in quanto l'iscrizione alla Cassa non costituisce una facoltà per gli iscritti all'albo professionale ma un obbligo inderogabile; consegue che, poiché tale obbligo comporta il versamento di un contributo personale fisso, che è dovuto indipendentemente dall'entità del lavoro svolto nel periodo di riferimento, la Cassa è tenuta ad erogare le prestazioni previste dalla legge per il solo fatto del versamento del detto contributo, salva la possibilità, qualora ritenga che l'esercizio della professione sia incompatibile o insussistente, di richiedere preventivamente la cancellazione dell'assicurato dall'albo professionale per carenza dei presupposti dell'iscrizione ad esso.

Riferimenti normativi: Legge 03/02/1963 num. 100 art. 2, Legge 23/12/1970 num. 1140

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)