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Sez. L, Sentenza n. 19475 del 15/07/2008 (Rv. 604432 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE | Revisione per miglioramento - Riconoscimento giudiziale di atto di rettifica - Art. 14 "vicies quater" del d.l. n.115 del 2005, conv. in legge n. 168 del 2005 - Formale successiva domanda di riesame - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604432-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE

In tema di revisione per errore delle prestazioni erogate dall'INAIL, nell'ipotesi in cui l'istituto, ritenendo intervenuto il miglioramento delle condizioni che avevano determinato l'iniziale riconoscimento, abbia ridotto o negato l'iniziale diritto attraverso formale atto di revisione, poi con sentenza ritenuto atto di rettifica, non è necessaria una formale successiva domanda di riesame di questo atto prevista dall'art. 14-"vicies quater", primo comma, del d.l. n. 115 del 2005, convertito, con modificazioni, in legge n. 168 del 2005, in quanto la domanda è da ritenersi iscritta nella stessa pregressa istanza con cui l'interessato aveva impugnato l'atto di revisione, atteso che la volontà del legislatore, in caso di "jus superveniens" applicabile alle procedure non esaurite, favorisce la possibilità di verificare in sede di merito la sussistenza del diritto direttamente secondo le nuove disposizioni, anche sotto il profilo della realizzazione nello stesso processo del diritto azionato (art. 111, 2° comma, cost.)

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/06/2005 num. 115 art. 14 quaterdecies, Legge 17/08/2005 num. 168 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 111 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)