Sez. L, Sentenza n. 20726 del 03/10/2007 (Rv. 599689 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE | Revisione per miglioramento - Riconoscimento giudiziale di atto di rettifica - Art. 14 "vicies quater" del d.l. n.115 del 2005, conv. in legge n.168 del 2005 - Formale successiva domanda di riesame - Necessità - Esclusione - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE
In tema di revisione per errore delle prestazioni erogate dall'INAIL, nell'ipotesi in cui l'istituto, ritenendo intervenuto il miglioramento delle condizioni che avevano determinato l'iniziale riconoscimento, abbia ridotto o negato l'iniziale diritto attraverso formale atto di revisione, poi con sentenza ritenuto atto di rettifica, non è necessaria una formale successiva domanda di riesame di questo atto prevista dall'art. 14-"vicies quater", primo comma, del d.l. n. 115 del 2005, convertito, con modificazioni, in legge n. 168 del 2005, e ritenuta necessaria per recuperare la perduta retroattività dell'art. 9 del d.lgs. n. 38 del 2000 in quanto è da ritenersi inscritta nella stessa pregressa domanda con cui l'interessato aveva impugnato l'atto di revisione
Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/03/2000 num. 38 art. 9 CORTE COST., Decreto Legge 30/06/2005 num. 115 art. 14 quatervicies, Legge 17/08/2005 num. 168 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)