Sez. L, Sentenza n. 17699 del 07/09/2015 (Rv. 637051 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE | Rettifica per errore - Art. 14-vicies quater del d.l. n.115 del 2005, conv. con modif. in l. n.168 del 2005 - Diritto al mantenimento della prestazione - Limiti reddituali - Interpretazione - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE
In tema di rettifica per errore delle prestazioni erogate dall'INAIL, l'art. 14 vicies quater, del d.l. n. 115 del 2005, conv. con modif. in l. n. 168 del 2005, si interpreta nel senso che il diritto al mantenimento della prestazione, oggetto di un provvedimento di rettifica ai sensi dell'art. 9, commi 5, 6 e 7 del d.lgs. n. 38 del 2000 (dichiarato illegittimo da Corte Cost. sentenza n. 191 del 2005), spetta ai soggetti titolari, oltre che di un reddito di natura previdenziale o pensionistica (ed incluse le rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale), anche di altri redditi propri assoggettabili all'IRPEF, derivanti da qualsiasi altra fonte, ivi compresa l'attività lavorativa, in misura non superiore al limite fissato dalla norma stessa.
Riferimenti normativi: Decr. Legge Luogoten. 30/06/2005 num. 115 art. 14, Legge 17/08/2005 num. 168 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 23/02/2000 num. 38 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)