Sez. 1, Sentenza n. 4970 del 15/11/1977 (Rv. 388578 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - ASSEGNO DI DIVORZIO - DOMANDA - NECESSITA - PROPOSIZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - INAMMISSIBILITA - CONTUMACIA IN PRIMO GRADO DEL CONIUGE INTERESSATO - IRRILEVANZA.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - ASSEGNO DI DIVORZIO - DOMANDA - NECESSITA - PROPOSIZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - INAMMISSIBILITA - CONTUMACIA IN PRIMO GRADO DEL CONIUGE INTERESSATO - IRRILEVANZA.*
Nel procedimento per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'attribuzione dell'assegno di cui all'art 5 quarto comma della legge primo dicembre 1970 n 898 postula che l'avente diritto ne abbia fatto rituale domanda, secondo le ordinarie norme processuali. Detto assegno, pertanto, non puo essere riconosciuto dal giudice d'appello, ai sensi dell'art 345 cod proc civ, sulla base di richiesta avanzata dal coniuge interessato per la prima volta in secondo grado, a nulla rilevando che il coniuge medesimo sia rimasto contumace in primo grado. (V 797/77, mass n 387392; (V 4450/76, mass n 383173; (V 5199/76, mass n 379181).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)