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Sez. L, Sentenza n. 3728 del 11/08/1977 (Rv. 387392 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - ENTITA DELLE INFERMITA E LORO INCIDENZA SULLA CAPACITA DI GUADAGNO DEL LAVORATORE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1977-08-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387392-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - ENTITA DELLE INFERMITA E LORO INCIDENZA SULLA CAPACITA DI GUADAGNO DEL LAVORATORE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

In tema di pensione di invalidita, costituisce un tipico accertamento di fatto il giudizio, espresso dal giudice del merito, circa l'entita di determinate infermita fisio-psichiche dell'assicurato e la loro incidenza sulla sua capacita di guadagno. Tale giudizio si sottrae al Sindacato di legittimita, ove sia sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici, che consenta di identificare il processo logico che, attraverso la valutazione globale di tutti gli elementi di prova acquisiti al processo, ha condotto il giudice del merito a farmaci il convincimento posto a base della decisione. (Conf 344/72, mass n 356219).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)