Sez. 1, Sentenza n. 4450 del 25/11/1976 (Rv. 383173 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - DOMANDA TEMPESTIVA DI PARTE - NECESSITA - PROPONIBILITA PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - ESCLUSIONE - OMESSA PRONUNCIA SULLO ASSEGNO - PROCEDURA DI CORREZIONE MATERIALE - INAPPLICABILITA.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - DOMANDA TEMPESTIVA DI PARTE - NECESSITA - PROPONIBILITA PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - ESCLUSIONE - OMESSA PRONUNCIA SULLO ASSEGNO - PROCEDURA DI CORREZIONE MATERIALE - INAPPLICABILITA.*
In tema di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, perche il giudice possa esaminare, ai sensi dell'art 5 comma quarto della legge 1 dicembre 1970 n 898, se ricorrano gli estremi per l'attribuzione di un assegno a favore dell'uno o dello altro coniuge, e possa emettere la relativa statuizione, e indispensabile la domanda della parte interessata, non costituendo tale norma una deroga al principio dispositivo risultante dall'art 112 cod proc civ. in conseguenza, la domanda diretta alla attribuzione dell'assegno non puo essere proposta per la prima volta in appello, ancorche il coniuge convenuto sia rimasto contumace in primo grado; ne la pronuncia sull'assegno puo essere considerata meramente accessoria e conseguenziale rispetto alla pronuncia principale di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con la conseguenza che - in caso di omissione della pronuncia medesima - possa farsi ricorso alla procedura di correzione di errore materiale di cui all'art 287 cod proc civ. (V 519/76, mass n 379181; (V 2244/75, mass n 376044; (V 2172/75, mass n 375944; (V 1752/75, mass n 375399; (V 1283/74, mass n 369354; (V 1025/74, mass n 379181).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)