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Sez. 5 - , Sentenza n. 33229 del 21/12/2018 (Rv. 652059 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI | Atti negoziali - Riqualificazione - Avviso di liquidazione - Motivazione - Contenuto - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652059-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI

In tema di riqualificazione degli atti negoziali soggetti ad imposta di registro, la motivazione dell'avviso di liquidazione deve fare riferimento ai criteri normativi di cui all'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, ossia, avuto riguardo alla comune intenzione dei contraenti, all'intrinseca natura dell'atto, agli effetti giuridici prodotti in concreto dallo stesso ed alla forma apparente. (Fattispecie relativa alla riqualifazione come cessione di azienda di un atto di cessione totalitaria delle quote sociali).

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20, Costituzione art. 97 CORTE COST., Costituzione art. 24, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)