Sez. 5, Sentenza n. 23248 del 31/10/2014 (Rv. 633097 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE | Revisione del classamento catastale - Motivazione - Insufficienza - Integrazione in sede processuale - Ammissibilità - Esclusione - Caducazione dell'atto - Successiva adozione di un nuovo provvedimento - Condizioni.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE
In tema di revisione catastale, non è consentito all'Amministrazione sopperire con integrazioni in sede processuale alle lacune dell'atto di classamento impugnato per difetto di motivazione, mentre resta salva la possibilità, nonostante l'accoglimento della domanda del contribuente, di emettere un nuovo provvedimento, sempre che non si sia verificata decadenza dalla pretesa impositiva e sempre che la pronuncia non abbia statuito nel merito del rapporto tributario.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1996 num. 662 art. 3 com. 58 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)