Sez. 3, Sentenza n. 324 del 14/02/1964 (Rv. 300399 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - FORMA - ATTI CHE DEVONO FARSI PER ISCRITTO (NECESSITA AD SUBSTANTIAM)- TRASFERIMENTI IMMOBILIARI - ATTO SCRITTO - REQUISITI - SCRITTURA PRIVATA CONTENENTE UN MERO RIFERIMENTO AD UNA PRECEDENTE CONVENZIONE - CONTRATTO DI VENDITA IMMOBILIARE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - FORMA - ATTI CHE DEVONO FARSI PER ISCRITTO (NECESSITA AD SUBSTANTIAM)- TRASFERIMENTI IMMOBILIARI - ATTO SCRITTO - REQUISITI - SCRITTURA PRIVATA CONTENENTE UN MERO RIFERIMENTO AD UNA PRECEDENTE CONVENZIONE - CONTRATTO DI VENDITA IMMOBILIARE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
L'atto scritto, richiesto dalla legge ad substantiam per la vendita di immobili, non puo consistere in un qualsiasi documento da cui il contratto risulti precedentemente concluso, ma deve contenere gli elementi essenziali, che configurano, dal punto di vista giuridico, la validita di detto negozio, quali la cosa, il prezzo e la manifestazione di volonta delle parti di operare il trasferimento della proprieta della cosa in cambio del corrispettivo pattuito. Pertanto, il semplice riferimento, contenuto in una scrittura privata, ad una precedente convenzione, di trasferimento di un immobile, che potrebbe anche essere intervenuta fra le parti verbalmente e di cui, in ogni caso, restano ignoti la natura dell'atto e il relativo contenuto, non puo conferire alla scrittura privata il valore e la portata di un vero e proprio contratto di compravendita.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)