Sez. 2, Sentenza n. 5148 del 07/10/1982 (Rv. 423020 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO SCRITTO - "AD SUBSTANTIAM" - MANCATA PRODUZIONE IN GIUDIZIO DEL DOCUMENTO - CONSEGUENZE - PRODUZIONE DI UNA SCRITTURA RECANTE LA CONFESSIONE DELLA CONTROPARTE IN ORDINE ALLA PREGRESSA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO - VALIDITÀ AGLI EFFETTI PROBATORI - CONDIZIONI.*
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO SCRITTO - "AD SUBSTANTIAM" - MANCATA PRODUZIONE IN GIUDIZIO DEL DOCUMENTO - CONSEGUENZE - PRODUZIONE DI UNA SCRITTURA RECANTE LA CONFESSIONE DELLA CONTROPARTE IN ORDINE ALLA PREGRESSA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO - VALIDITÀ AGLI EFFETTI PROBATORI - CONDIZIONI.*
Quando per l'esistenza di un determinato contratto la legge richiede a pena di nullità la Forma scritta (nella specie, contratto che costituisce la comunione di un diritto reale), alla mancata produzione in giudizio del documento non può supplire né la prova per testi o per presunzioni e neanche la produzione di una scrittura contenente la confessione della controparte in ordine alla pregressa stipulazione del contratto "de quo", nemmeno se da tale confessione risulti che quella stipulazione fu fatta per iscritto, salvo che, in quest'ultimo caso (e "a fortiori" rispetto alla prova testimoniale e a quella per presunzioni), la parte, su cui incombe l'Onere probatorio, non provi di avere senza colpa perduto il documento contenente la manifestazione della volontà negoziale. (V 880/70, mass n 346256; (V 3510/68, mass n 336667; (V 324/64, mass n 300399; (V 1197/62, mass n 251961).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350 com. 3, Cod. Civ. art. 2724 com. 3, Cod. Civ. art. 2725
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)