Sez. 5 - , Sentenza n. 28333 del 07/11/2018 (Rv. 651098 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | IVA - Rimborso - Interessi - Decorrenza.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI
In caso di ritardato rimborso di credito IVA, al creditore spettano gli interessi di mora fino al pagamento effettivo, salvo che per il periodo complessivo massimo di giorni sessanta (termine funzionale all'espletamento dei controlli e delle verifiche di spettanza dell'amministrazione e ragionevole secondo i princìpi affermati dalla Corte di Giustizia con la sentenza 12 maggio 2011, in causa C-107/10, Enel Maritsa Iztok 3 AD), che decorrono, ai sensi dell'art. 78, comma 33, lett. a), della l. n. 491 del 1991, nel testo, "ratione temporis", anteriore alla modifica operata con il d.lgs. n. 175 del 2014, dalla data della richiesta formulata direttamente al concessionario ovvero, in caso di richiesta rivolta all'ufficio finanziario, dalla comunicazione o disposizione di pagamento di quest'ultimo.
Riferimenti normativi: Decr. Minist. Finanze 28/12/1993 num. 567 art. 20 com. 4, Decr. Minist. Finanze 28/12/1993 num. 567 art. 20 com. 4, Decr. Minist. Finanze 28/12/1993 num. 567 art. 20 com. 5, Legge 30/12/1991 num. 413 art. 78 com. 33 lett. A), Decreto Legisl. 21/11/2014 num. 175 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)