Sez. 5, Sentenza n. 14506 del 29/07/2004 (Rv. 575098 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Disciplina istitutiva dal cd. <conto fiscale> - Individuazione - Natura - Sistema autonomo e alternativo di rimborso - Affermazione - Conseguenze - Interessi da corrispondere in favore del contribuente - Moratori - Affermazione - Esclusività - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI
In tema di rimborsi IVA, l'art. 78 della l. n. 413 del 1991, istitutiva del cd. <conto fiscale> per i contribuenti titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, ha razionalizzato e reso trasparenti i rapporti tributari, con l'introduzione e la disciplina (artt. da 33 a 37) dei rimborsi alternativa e autonoma rispetto a quella stabilita in via generale, autorizzando il concessionario della riscossione, nella qualità di gestore del conto, ad erogare rapidamente i rimborsi spettanti al contribuente per i crediti d'imposta sorti dopo il primo gennaio 1994 o risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente a tale data (e, quanto all'IVA, quelli spettanti all'Ufficio per crediti risultanti da dichiarazioni presentate in data anteriore), mediante accredito bancario regolamentato dall'art. 20 del DM 28 dicembre 1993, n. 567. In base a tale disposizione, le somme vanno accreditate entro sessanta giorni dalla richiesta del contribuente, oltre il quale competono gli interessi previsti dalle leggi speciali per i crediti d'imposta che, in materia di IVA, riguardano soltanto quelli nella misura degli interessi di mora, prevista dalla detta disciplina, e non anche gli interessi dal novantesimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o, per i periodi inferiori all'anno, dal ventesimo giorno del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari. Pertanto, i crediti del contribuente cessano di produrre interessi dalla data di comunicazione della disposizione di pagamento al concessionario, che gestisce il conto fiscale nel comune interesse dell'Amministrazione finanziaria e del contribuente e, soltanto dopo il decorso del termine dilatorio per l'accredito delle somme sul conto bancario dell'avente diritto, il ritardo nell'adempimento, per effetto di una mancanza di provvista, vale a costituire in mora <ex re> l'Amministrazione finanziaria.
Riferimenti normativi: Legge 31/12/1991 num. 413 art. 78, Decr. Minist. Finanze 28/12/1993 num. 567 art. 20, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)