Sez. 5 - , Ordinanza n. 11418 del 30/04/2019 (Rv. 653943 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Rimborsi - Sospensione degli interessi ex art. 38-bis d.P.R. n. 633 del 1972 - Compatibilità con il diritto unionale - Sussistenza - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI
In tema di rimborsi IVA, la sospensione della decorrenza degli interessi, ai sensi dell'art. 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, nel periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti da parte dell'Amministrazione finanziaria e quella della consegna degli stessi da parte del contribuente, quando tale periodo superi i quindici giorni, non si pone in contrasto con il principio, affermato nella giurisprudenza unionale, per il quale l'art. 183 della direttiva 2006/112/CE, letto alla luce del principio di neutralità fiscale, non consente di ridurre gli interessi, e quindi l'effettività del rimborso, in danno del contribuente, per cause non imputabili allo stesso, atteso che, anzi, l'art. 38-bis del d.P.R. citato concede al contribuente un termine di quindici giorni durante il quale, pur dovendosi attivare per integrare la domanda, gli interessi continuano a decorrere in suo favore.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 183
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)