Sez. 2, Sentenza n. 5395 del 14/10/1981 (Rv. 416101 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI AGENZIA - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE - INCLUSIONE - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI AGENZIA - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE - INCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Ai sensi dell'art. 409 n. 3 cod. proc. civ., le controversie inerenti ai rapporti di Agenzia e di rappresentanza commerciale e ad altri rapporti di collaborazione rientrano tra le cause soggette al rito del lavoro, devolute alla Competenza per materia del pretore, quando l'attività svolta in detti rapporti abbia carattere prevalentemente personale, ossia quando sia preminente l'apporto della persona fisica che presti la sua attività continuativa e coordinata di collaborazione all'altra parte, mentre solo nel caso in cui tali operatori si servano prevalentemente dell'opera altrui, per la produzione di affari a favore del committente, diventano essi stessi imprenditori commerciali, assimilabili, piuttosto che ai prestatori di lavoro, ai datori di lavoro. (V. 3660/81, mass. N. 414289; (V. 2012/81, mass. N. 412732; (V. 4318/80, mass. N. 408182).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)