Sez. L, Sentenza n. 4318 del 05/07/1980 (Rv. 408182 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE - RAPPORTO DI COLLABORAZIONE - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI SUFFICIENTI - ESATTA QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO AI FINI DELLA SUCCESSIVA DECISIONE DI MERITO - NECESSITA.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE - RAPPORTO DI COLLABORAZIONE - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI SUFFICIENTI - ESATTA QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO AI FINI DELLA SUCCESSIVA DECISIONE DI MERITO - NECESSITA.*
Ai fini della Competenza per materia del pretore quale giudice del lavoro ai sensi dell'art 409 n 3 (nuovo testo) cod proc civ, non e indispensabile qualificare esattamente il rapporto dedotto in giudizio, ma e sufficiente accertare se esso presenti i requisiti della collaborazione continuativa e coordinata, effettuata con impiego prevalente della propria attivita personale, anche in Mancanza dell'elemento della subordinazione, e rientri, percio, nell'ampia e indeterminata categoria dei cosiddetti rapporti di parasubordinazione, menzionati dalla norma citata insieme con i rapporti di Agenzia e di rappresentanza commerciale. Peraltro, l'esatta qualificazione del rapporto dedotto in giudizio, non necessaria ai fini della Determinazione della Competenza, resta, tuttavia, indispensabile ai fini della decisione di merito, costituendo la premessa logica imprescindibile per l'individuazione della normativa applicabile al rapporto medesimo, senza che al riguardo possa avere rilievo la generica definizione del rapporto effettuata ai fini della Competenza. (Conf 5359/79, mass n 395128, nella prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 3 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)