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Sez. 1, Sentenza n. 6023 del 15/03/2007 (Rv. 595763 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE | Termine ex art. 305 cod. proc. civ. - Riferibilità solo al deposito in cancelleria del ricorso - Conseguenze - Vizi della notifica dell'atto di riassunzione tempestivamente depositato - Rinnovazione della notifica - Necessità - Inosservanza del termine perentorio per la rinnovazione - Effetti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595763-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE

In tema di riassunzione, una volta eseguito tempestivamente il deposito del ricorso in cancelleria, il termine di sei mesi di cui all'art. 305 cod. proc. civ. non ha alcun ruolo nella successiva notifica dell'atto volta a garantire il corretto ripristino del contraddittorio, con la conseguenza che il vizio o la mancanza della notifica impongono al giudice di ordinarne la rinnovazione in applicazione analogica dell'art. 291 cod. proc. civ. entro un termine perentorio, il cui mancato rispetto determina l'estinzione del giudizio ai sensi del combinato disposto degli artt. 291 ultimo comma e 307, 3° comma cod. proc. civ. (nella specie, la SC ha ritenuto tempestiva la notifica dell'atto di riassunzione avvenuta il 12 settembre 2001, dopo la data stabilita dal giudice - 31 luglio 2001 - ma prima dell'udienza - 31 ottobre 2001, in pendenza della sospensione feriale e quindi, scadendo il termine fissato dal giudice a ridosso del periodo feriale, senza perdita per la controparte di una porzione del termine concesso per la difesa).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)