Sez. 1, Sentenza n. 14057 del 18/06/2007 (Rv. 600025 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - IN GENERE | Procedimento con rito camerale (nella specie, avente ad oggetto la richiesta di permesso di soggiorno per motivi familiari) - Impugnazione - Termine per la notifica del ricorso e del decreto presidenziale di fissazione della udienza - Funzione - Instaurazione del contraddittorio - Inutile decorso del termine - Mancata costituzione dell'appellato - Conseguenze - Fissazione di un nuovo termine - Necessità - Costituzione dell'appellato - Efficacia sanante "ex tunc" di tale costituzione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - IN GENERE
In tema di procedimento di impugnazione con rito camerale (nella specie, in materia di permesso di soggiorno per motivi familiari), poiché il termine per la notifica del ricorso e del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza ha la mera funzione di instaurare il contraddittorio l'inutile decorso dello stesso implica soltanto, nell'ipotesi di mancata costituzione dell'appellato, la necessità di fissare un nuovo termine, mentre la costituzione dell'appellato ha efficacia sanante "ex tunc" del vizio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)