diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 3472 del 13/02/2008 (Rv. 602086 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - PAGAMENTO - IN GENERE | Domanda dell'appaltatore di pagamento del saldo - Eccezione fondata di esecuzione in parziale difformità dalle prescrizioni contrattuali - Conseguenze - Rigetto della domanda dell'appaltatore - Inadempimento di scarsa importanza - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602086-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - PAGAMENTO - IN GENERE

L'applicazione all'appalto del principio generale che governa la condanna all'adempimento in materia di contratto con prestazioni corrispettive comporta che l'appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto ha l'onere di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte; ne consegue che la domanda di condanna del committente al pagamento non può essere accolta nel caso in cui quest'ultimo contesti l'adempimento dell'appaltatore e tale contestazione risulti fondata, non rilevando in tale contesto che l'inadempimento dell'appaltatore abbia scarsa importanza in quanto a tale nozione l'art. 1455 cod. civ. fa riferimento come limite alla domanda di risoluzione del contratto e non a quella volta ad ottenere il suo adempimento, stante l'esigenza di prevedere l'operatività del rimedio della risoluzione solo nel caso in cui il comportamento di una parte produca un effettivo pregiudizio all'interesse della parte non inadempiente, alterando il sinallagma funzionale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 1667, Cod. Civ. art. 1668

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)