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Sez. 1, Sentenza n. 14361 del 03/11/2000 (Rv. 541343 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CONTROVERSIE - COMPOSIZIONE IN VIA AMMINISTRATIVA - RISERVE - IN GENERE | Iscrizione delle riserve nel registro di contabilità (o nel verbale di sospensione dei lavori) - Onere dell'appaltatore - Tardività ed irritualità nella formulazione delle riserve - Oneri del committente - Disponibilità dei diritti in questione - Conseguenze - Mancata contestazione da parte dell'appaltatore - Indagine del giudice sulla sussistenza delle condizioni previste dalla legge per far valere la pretesa dell'appaltatore a maggiori compensi ed eventuale dichiarazione di decadenza - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/541343-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CONTROVERSIE - COMPOSIZIONE IN VIA AMMINISTRATIVA - RISERVE - IN GENERE

In tema di appalto di opere pubbliche, l'onere della prova di avere tempestivamente iscritto riserve nel registro di contabilità (o nel verbale di sospensione dei lavori) grava sull'appaltatore che intenda avanzare pretese per compensi ed indennizzi aggiuntivi rispetto al corrispettivo originariamente pattuito nel contratto. Tuttavia, vertendosi in materia di diritti patrimoniali disponibili dell'amministrazione, detto onere diviene concretamente operante solo ove la controparte abbia eccepito la decadenza dalle riserve, equivalendo il comportamento contrario a rinuncia al diritto di farla valere. Ne consegue che, in mancanza della contestazione, da parte del committente convenuto, della avvenuta rituale formulazione delle riserve, al giudice è preclusa ogni indagine sulla osservanza delle prescrizioni dettate in proposito dal R.D. n. 350 del 1895 e dal d.P.R. n. 1063 del 1962, ai fini della dichiarazione di decadenza dell'appaltatore dal diritto ai maggiori compensi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 16, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 52, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 53, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 54, DPR 16/07/1962 num. 1063 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)