Sez. 3, Sentenza n. 131 del 07/01/1984 (Rv. 432387 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - FORMA E VALORE - PRELIMINARE DI COMPRA VENDITA IMMOBILIARE - ACCORDO SOLUTORIO - FORMA SCRITTA "AD SUBSTANTIAM" - NECESSITÀ.*
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - FORMA E VALORE - PRELIMINARE DI COMPRA VENDITA IMMOBILIARE - ACCORDO SOLUTORIO - FORMA SCRITTA "AD SUBSTANTIAM" - NECESSITÀ.*
Lo scioglimento del preliminare di compravendita immobiliare (per rinuncia allo stesso o modifica delle clausole in esso contenute) esige, al pari del preliminare, la Forma scritta ad substantiam. Conseguentemente, per dimostrare tale accordo solutorio, non è ammissibile la prova per testimoni, ad eccezione della specifica ipotesi, prevista dall'art. 2725, secondo comma, cod. civ., ove il contraente abbia senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova. (V 2495/73, mass n 365930; (V 4014/78, mass n 393615).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 2725
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)