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Sez. 3, Sentenza n. 3241 del 21/03/1995 (Rv. 491289 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE | Rinunzia - Forma scritta - Necessità.
Stato
decisa il 1995-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491289-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE

Il diritto di prelazione agraria ex art. 8 legge n.590/65 è rivolto al trasferimento della proprietà di un bene immobile, sicché la rinuncia a tale diritto non è valida se non è fatta per iscritto. Ne deriva che ai sensi dell'art. 2725 cod. civ. la prova testimoniale è ammessa soltanto nel caso di perdita incolpevole del documento contenente la rinuncia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 2725, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)