Sez. 2, Sentenza n. 5454 del 07/06/1990 (Rv. 467578 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - FORMA E VALORE - CONTRATTO PRELIMINARE RIGUARDANTE IL TRASFERIMENTO, LA COSTITUZIONE O L'ESTINZIONE DI DIRITTI REALI IMMOBILIARI - RISOLUZIONE CONSENSUALE - FORMA SCRITTA AD SUBSTANTIAM - NECESSITÀ.*
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - FORMA E VALORE - CONTRATTO PRELIMINARE RIGUARDANTE IL TRASFERIMENTO, LA COSTITUZIONE O L'ESTINZIONE DI DIRITTI REALI IMMOBILIARI - RISOLUZIONE CONSENSUALE - FORMA SCRITTA AD SUBSTANTIAM - NECESSITÀ.*
La risoluzione consensuale di un contratto riguardante il trasferimento, la Costituzione o la Estinzione di diritti reali immobiliari è soggetta al requisito della Forma scritta ad substantiam non soltanto quando il contratto da sciogliere sia definitivo, ma anche quando il contratto da caducare sia preliminare, tenuto conto che la ragione giustificatrice dello assoggettamento del preliminare all'indicata Forma, ex art. 1351 cod. civ., da ravvisare negli effetti che il preliminare produce sui diritti reali immobiliari, sia pure in via mediata e strumentale mediante l'assunzione di obbligazioni, si pone in termini identici per il contratto risolutorio del preliminare stesso. (Conf 131/84, mass n 432387; (Conf 7047/83, mass n 431674; (contra 3816/88, mass n 459047).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)