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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12976 del 30/06/2020 (Rv. 658226 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE | Comune sito nella Regione Sicilia - Rappresentanza processuale - Autorizzazione della giunta municipale - Necessità - Esclusione - Fondamento - Diversa previsione dello statuto comunale - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2020-06-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/658226-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE

Nel nuovo assetto delle autonomie locali, ai fini della rappresentanza in giudizio di un Comune sito nella Regione Sicilia, l'autorizzazione alla lite da parte della giunta comunale non costituisce più, in linea generale, atto necessario per la proposizione o la resistenza all'azione (o all'impugnazione), salva diversa previsione dello statuto comunale, competente a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 267 del 2000.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Legge 08/06/1990 num. 142 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 11/12/1991 num. 48, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)