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Sez. L, Sentenza n. 20428 del 11/10/2016 (Rv. 641457 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE | Comune - Rappresentanza processuale - Autorizzazione della giunta municipale - Necessità - Esclusione - Fondamento - Diversa previsione dello statuto comunale - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2016-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641457-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE

Nel nuovo quadro delle autonomie locali, ai fini della rappresentanza in giudizio del Comune, l'autorizzazione alla lite da parte della giunta comunale non costituisce più, in linea generale, atto necessario ai fini della proposizione o della resistenza all'azione, salva diversa previsione dello statuto comunale, competente a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 267 del 2000.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 114, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Legge 08/06/1990 num. 142 CORTE COST., Legge 05/06/2003 num. 131 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)